CHI È TENUTO AL VERSAMENTO DELL'IMU:
• i proprietari di immobili (fabbricati, aree edificabili, terreni)
• i titolari dei diritti reali di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli immobili stessi;
• i concessionari di aree demaniali;
• i locatari finanziari di beni immobili;
• i fabbricati rurali ad uso strumentale;
• limitatamente all'anno 2022 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è ridotta al 37,5 per cento.
IL VERSAMENTO NON È DOVUTO PER:
- l’abitazione principale e relative pertinenze (una sola per ognuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 anche se iscritte in catasto unitamente all’unità abitativa), con esclusione dei fabbricati classificati nelle categorie catastali A1, A8 e A9.
- le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
- i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 146 del 24 giugno 2008;
- la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell’applicazione dell’imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
- un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché' dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
- i terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali;
- l’unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare;
- a decorrere dal 1° gennaio 2022 sono esenti dall’IMU i BENI MERCE (fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano locati, resta obbligatoria la presentazione della dichiarazione IMU).
COMODATO
La Legge 160/2019, all’art. 1 comma 747, prevede la riduzione del 50% della base imponibile per i fabbricati concessi in comodato a parenti in primo grado (genitori/figli) che la utilizzino come propria abitazione di residenza, esclusi quelli in categoria catastale A/1, A/8 e A/9, a condizione che:
° il contratto di comodato sia registrato;
° il comodante possieda un solo altro immobile in Italia e vi risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente, nello stesso Comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.
Il possesso dei requisiti per godere della riduzione della base imponibile dovrà essere attestato mediante l’ordinaria dichiarazione IMU (modalità applicative circolare n. 1/DF del 2016).
A CHI VA VERSATA L’IMU per gli immobili di categoria D
L’art. 1 comma 744 della Legge 160/2019 ha riservato allo Stato il gettito dell’IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento.
Per l’anno 2022 l’aliquota da applicare per il versamento al Comune è dello 0,29% (2,9 per mille).
Per il versamento dell'imposta sul Gruppo catastale D si dovranno utilizzare i Codici Tributo appositamente istituiti: 3925 Stato e 3930 Comune.
ALIQUOTE 2022
Aliquota 1,05% (10,5 per mille) applicabile a tutti gli immobili diversi dall’abitazione principale.
Aliquota dello 0,5% (5 per mille) per l’abitazione principale categorie A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (una sola per ognuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 anche se iscritte in catasto unitamente all’unità abitativa). Con detrazione di € 200,00.
Aliquota dello 1,05% (10,5 per mille) per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D da suddividere: 0,29% (2,9 per mille) al Comune e 0,76% (7,6 per mille) allo Stato.
Aliquota dello 0,86% (8,6 per mille) per i terreni agricoli anche incolti, non posseduti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli.
Aliquota dello 0,1% (1 per mille) per i fabbricati rurali ad uso strumentale.
BASE IMPONIBILE
Fabbricati: Rendita catastale dell’immobile, rivalutata del 5% e moltiplicata per i seguenti coefficienti:
- 160 fabbricati del gruppo catastale A (esclusi gli A/10) e delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7
- 140 fabbricati del gruppo catastale B e delle categorie catastali C/3, C/4 e C/5
- 80 fabbricati della categoria catastale A/10 e D/5
- 65 fabbricati del gruppo catastale D (esclusi i D/5)
- 55 fabbricati della categoria catastale C/1
Terreni agricoli: reddito dominicale risultante in catasto, rivalutato del 25% e moltiplicato per 135.
Area edificabile: è determinata considerando il valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell’anno d’imposizione, o a far data dall’adozione degli strumenti urbanistici generali o attuativi, così come risultante da atto pubblico o perizia giurata e comunque in misura non inferiore ai valori venali di riferimento deliberati in base alle zone del PGT adottato nel 2012.
N.B.: La parte residuale di un’area oggetto di sfruttamento edificatorio può essere considerata pertinenza ai fini IMU solo nel caso in cui la stessa risulti accatastata unitariamente al fabbricato, anche mediante la tecnica catastale della cosiddetta “graffatura”. In questo caso, il valore del fabbricato comprende anche quello della pertinenza mentre, in caso contrario, l’area continua a considerarsi edificabile e come tale sarà soggetta autonomamente a imposizione, in quanto risulta inclusa negli strumenti urbanistici.
Fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati: la base imponibile è ridotta del 50%
Fabbricati di interesse storico e artistico: la base imponibile è ridotta del 50%.
PAGAMENTO
Il versamento deve essere effettuato in due rate scadenti:
- 1° rata entro il 16 giugno, a titolo di acconto, pari all'imposta dovuta per il primo semestre applicando le aliquote e le detrazioni dell’anno precedente, con la possibilità di utilizzare quelle stabilite dal Comune per l'anno in corso, se già approvate dal Comune e pubblicate nel sito internet del Dipartimento delle Finanze.
- 2° rata entro il 16 dicembre a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno sulla base delle aliquote deliberate per l’anno d’imposta, con eventuale conguaglio sulla prima rata.
Oppure
- pagamento in unica soluzione annuale entro il 16 giugno.
Il pagamento non è dovuto per gli importi uguali o inferiori a € 5,00 annuali.
COME SI VERSA
I versamenti devono essere effettuati solo con modello F24 (reperibile e pagabile presso qualsiasi sportello bancario o postale), utilizzando i codici tributo riportati nell'allegato.
Sui modelli F24 emessi direttamente dall’ufficio tributi viene riportato un codice a barre che permette la lettura ottica dei dati, con il vantaggio di diminuire i tempi necessari al pagamento ed eliminare gli errori di trascrizione e di attribuzione.
Il servizio di lettura ottica è attivo presso tutti gli uffici postali e presso gli istituti di credito e tabaccherie convenzionate.
RAVVEDIMENTO
Il contribuente può regolarizzare spontaneamente un mancato versamento TASI/IMU alla prevista scadenza, applicandosi una sanzione ridotta e calcolandosi gli interessi legali dovuti sempre con il modello F24 previsto (barrando la casella ravv.)
Sanzioni:
- 0,1% al giorno per tardivo versamento di acconto o saldo entro i 14 giorni dalla scadenza.
- 1,5% per tardivo versamento di acconto o saldo dal 15° al il 30° giorno dalla scadenza.
- 1,67% per tardivo versamento di acconto o saldo dal 31° al 90° giorno dalla scadenza.
- 3,75% per tardivo versamento effettuato dal 91° giorno dalla scadenza e comunque entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno del mancato pagamento.
- 4,29% per tardivo versamento effettuato entro due anni dall'omissione o dall'errore.
- 5,00% per tardivo versamento effettuato oltre due anni dall'omissione o dall'errore
Interessi percentuali dal 2015 ad oggi
0,20% dal 01.01.2016 al 31.12.2016 ( D.M. Economia 11.12.2015)
0,10% dal 01.01.2017 al 31.12.2017 ( D.M. Economia 07.12.2016)
0,30% dal 01.01.2018 al 31.12.2018 ( D.M. Economia 13.12.2017)
0,80% dal 01.01.2019 al 31.12.2019 ( D.M. Economia12.12.2018)
0,05% dal 01.01.2020 al 31.12.2020 ( D.M. Economia 12.12.2019)
0,01% dal 01.01.2021 al 31.12.2021 ( D.M. Economia 11.12.2020)
1,25% dal 01.01.2022 al 31.12.2022 (D.M. Economia 13.12.2021)
La norma di legge, inoltre, dispone che il ravvedimento operoso possa essere applicato solo prima che la violazione sia già stata constatata dall’Ente impositore e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati abbiano avuto formale conoscenza.
DICHIARAZIONE IMU
Con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 29/07/2022, è stato approvato il nuovo modello di dichiarazione denominato IMU-IMPi da utilizzare per l’anno di imposta 2021 e successivi.
La dichiarazione va presentata dai soggetti passivi entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta nonché nei casi in cui il Comune non è in possesso delle informazioni necessarie per verificare il corretto adempimento dell’obbligazione tributaria. Per l’anno d’imposta 2021 il termine per presentare la dichiarazione è il 31/12/2022.
Per verificare le ipotesi in cui vi è l'obbligo di presentazione della dichiarazione si invita a consultare "le istruzioni per la compilazione della dichiarazione" scaricabili dal sito unitamente al modello di dichiarazione (in calce).
La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo.
N.B.: Non sussiste obbligo dichiarativo nei casi di compravendita immobiliare e nei casi in cui sia stata presentata dichiarazione di successione.
Sul sito comunale è attivo un programma che permette il calcolo dell'imposta.
Si ricorda che presso i CAF sono attivi servizi di supporto ai cittadini per assistenza fiscale relativi alla compilazione del modello 730, Unico e IMU.
ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE