Autodichiarazione per costituzione unione civile

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La legge 20 maggio 2016 n. 76, entrata in vigore il 5 giugno 2016 e intitolata "Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze", ha istituito l’unione civile tra persone dello stesso sesso.

Descrizione

La legge 20 maggio 2016 n. 76, entrata in vigore il 5 giugno 2016 e intitolata "Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze", ha istituito l’unione civile tra persone dello stesso sesso quale specifica formazione sociale.

Successivamente, con i Decreti legislativi nn. 5-6-7 del 19 gennaio 2017, sono state dettate ulteriori disposizioni in materia, per adeguare la normativa vigente al nuovo istituto.

Requisiti per costituire un’unione civile:

  • Essere dello stesso sesso;
  • Avere compiuto la maggiore età;
  • Essere di stato libero;
  • Avere la capacità di agire;
  • Insussistenza di rapporti di parentela, affinità e adozione ex art. 87 del codice civile;
  • Assenza di condanna per omicidio tentato o consumato nei confronti del coniuge o dell’unito civilmente con l’altra parte.

E’ possibile anche costituire l’unione civile in un Comune diverso da quello di residenza.

Come fare

Richiesta di costituzione dell’unione civile

1) Le parti interessate presentano all’ufficiale di stato civile del Comune prescelto la richiesta di costituzione dell'unione civile; nella richiesta ciascuna parte deve dichiarare: il nome e il cognome, la data e il luogo di nascita, la cittadinanza, il luogo di residenza, l’insussistenza delle cause impeditive alla costituzione dell’unione di cui all’articolo 1, comma 4 della legge.

Compilare e presentare l’apposito modulo, scaricabile a fondo pagina, e allegando copia dei documenti d’identità dei sottoscrittori, all’Ufficio di Stato civile, secondo una delle seguenti modalità:

  • consegna a mano
  • con raccomandata A/R all'indirizzo: Comune di Cornate d’Adda – Ufficio Stato civile
  • via fax
  • via mail con firme autografe
  • via PEC con firma digitale di entrambi i richiedenti.

L’Ufficio di Stato civile fissa un appuntamento per la verbalizzazione della richiesta.

2) Presentarsi insieme all’Ufficio Stato civile nel giorno prestabilito, muniti di documento di identità valido, per formulare la richiesta e rendere le dichiarazioni prescritte per la costituzione di Unione civile.

L’Ufficiale di Stato civile redigerà apposito processo verbale.

Il cittadino straniero deve presentare all’Ufficio Stato civile una dichiarazione dell’autorità competente del proprio Paese dalla quale risulti che, secondo l’ordinamento giuridico di appartenenza, nulla-osta alla costituzione dell’Unione civile con persona dello stesso sesso.

La dichiarazione deve essere legalizzata presso la Prefettura-U.T.G., se non vi sono convenzioni internazionali tra l’Italia e lo Stato di appartenenza del cittadino straniero che ne stabiliscano l’esenzione. Il documento, oltre alla dichiarazione di cui sopra, deve contenere le generalità complete dell’interessato (nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza e stato civile).

3) Presentarsi personalmente davanti all’Ufficiale dello Stato civile con due testimoni, nella data fissata per la costituzione dell’Unione.

Dichiarazione di costituzione dell’unione civile

Nel giorno fissato le parti, alla presenza di due testimoni, dichiarano congiuntamente all'ufficiale di stato civile di voler costituire l'unione civile. L'ufficiale redige quindi un secondo verbale che deve essere sottoscritto da tutti gli intervenuti (uniti civilmente, testimoni, ufficiale procedente). L’atto è registrato nell’archivio dello stato civile e annotato nell’atto di nascita di ciascuna delle parti.

Cognome

Al momento della costituzione dell’unione le parti possono indicare uno dei loro cognomi quale cognome comune dell’unione civile. La parte può anteporre o posporre al cognome comune il proprio cognome, se diverso. Tale scelta è puramente simbolica e non comporta annotazione nei registri di stato civile nè variazioni anagrafiche.

Regime patrimoniale

All’atto della costituzione dell’unione civile le parti possono dichiarare la scelta del regime patrimoniale dell’unione stessa (regime di separazione dei beni o regime di comunione dei beni). In assenza di dichiarazione il regime patrimoniale dell’unione sarà quello della comunione dei beni.

Effetti

Diritti e Doveri

Con la costituzione dell’unione civile le parti acquistano gli stessi diritti e doveri. In particolare, dall'unione civile discendono:

  • l’obbligo di assistenza morale e materiale;
  • l’obbligo di coabitazione;
  • l’obbligo di contribuzione economica in relazione alle proprie capacità di lavoro professionale o casalingo;
  • l’obbligo di definizione di comune accordo dell’indirizzo della vita familiare e della residenza.

Nelle unioni civili non c’è l’obbligo della fedeltà.

Diritto successorio e reversibilità

Su questi temi si applica il codice civile sul regime patrimoniale della famiglia e la comunione dei beni (secondo libro del codice civile).

Scioglimento dell’unione civile

Per lo scioglimento dell’unione civile è prevista la dichiarazione, congiunta o disgiunta, dinnanzi all’ufficiale di stato civile di voler sciogliere il vincolo. Decorsi tre mesi potrà essere sottoscritto l’accordo per lo scioglimento dell’unione. L’accordo dovrà essere successivamente confermato sempre dinnanzi all’ufficiale dello stato civile.

Costituzione dell’unione civile a seguito di rettificazione di sesso

L’unione civile può essere costituita anche nei casi in cui, a seguito della rettificazione di sesso, i coniugi manifestino la volontà di non sciogliere il matrimonio o di non cessarne gli effetti civili, con una dichiarazione all’Ufficiale di Stato civile del Comune in cui risulta iscritto o trascritto l’atto di matrimonio.

L'atto dell’Unione civile viene registrato e poi annotato nell’atto di matrimonio delle parti e nei relativi atti di nascita.

Celebrazione dell’unione civile

Il Comune di Cornate d’Adda mette a disposizione per le unioni civili, previa prenotazione, la sala Consiliare di Via A. Volta 29 e la sala Gaber-Jannacci presso Villa Sandroni in frazione Colnago, agli stessi costi previsti per i matrimoni civili.

Tipo documento Modulistica ,
Data di pubblicazione 14/12/2022
Oggetto La legge 20 maggio 2016 n. 76, entrata in vigore il 5 giugno 2016 e intitolata "Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze", ha istituito l’unione civile tra persone dello stesso sesso.
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