Descrizione
Secondo l'art. 110 T.U.L.P.S., approvato con regio decreto n. 773/1931:
"In tutte le sale da biliardo o da gioco e negli altri esercizi, compresi i circoli privati, autorizzati alla pratica del gioco o all'installazione di apparecchi da gioco, è esposta in luogo visibile una tabella, predisposta ed approvata dal Questore e vidimata dalle autorità competenti al rilascio della licenza, nella quale sono indicati, oltre ai giochi d'azzardo, anche quelli che lo stesso Questore ritenga di vietare nel pubblico interesse, nonché le prescrizioni ed i divieti specifici che ritenga di disporre. Nelle sale da biliardo deve essere, altresì, esposto in modo visibile il costo della singola partita ovvero quello orario."
Secondo l'art. 195 del regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S., approvato con regio decreto n. 635/1940:
"In deroga a quanto previsto dall'articolo 110, primo comma, della legge, la vidimazione è effettuata dal sindaco o suo delegato, in ottemperanza agli elenchi dei giochi vietati, oltre a quelli d'azzardo, stabiliti dal questore o, se si tratta di giochi in uso in tutto lo Stato, dal Ministero dell'interno."
Si ricorda che la tabella deve essere tenuta esposta in luogo ben visibile in tutti gli esercizi che detengano qualunque tipologia di gioco.
La "Tabella dei giochi proibiti" è approvata dal questore e vidimata dal sindaco.
Tipo documento | Atto normativo , |
Data di pubblicazione | 18/04/2023 |
Oggetto | La tabella deve essere tenuta esposta in luogo ben visibile in tutti gli esercizi che detengano qualunque tipologia di gioco. |
Formati | |
Licenze | licenza aperta |