A chi è rivolto
CHI È TENUTO AL VERSAMENTO DELL'IMU:
- i proprietari di immobili (fabbricati, aree edificabili, terreni);
- i titolari dei diritti reali di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli immobili stessi;
- i concessionari di aree demaniali;
- i locatari finanziari di beni immobili.
- l’abitazione principale e relative pertinenze (una sola per ognuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 anche se iscritte in catasto unitamente all’unità abitativa), con esclusione dei fabbricati classificati nelle categorie catastali A1, A8 e A9.
- le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
- i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 146 del 24 giugno 2008;
- la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell’applicazione dell’imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
- un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché' dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
- i terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali;
- l’unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare;
- a decorrere dal 1° gennaio 2022 sono esenti dall’IMU i beni merce (fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano locati, resta obbligatoria la presentazione della dichiarazione IMU).
- A decorrere dal 1° gennaio 2023 sono esenti dall'IMU gli immobili non utilizzabili né disponibili, per i quali sia stata presentata denuncia all’autorità giudiziaria in relazione ai reati di cui agli articoli 614, comma 2, o 633 (invasione di terreni o edifici) c.p. o per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale.
- Fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati: la base imponibile è ridotta del 50%;
- Fabbricati di interesse storico e artistico: la base imponibile è ridotta del 50%;
- Abitazioni concesse in comodato: La Legge 160/2019, all’art. 1 comma 747, prevede la riduzione del 50% della base imponibile per i fabbricati concessi in comodato a parenti in primo grado (genitori/figli) che la utilizzino come propria abitazione di residenza, esclusi quelli in categoria catastale A/1, A/8 e A/9, a condizione che:
- il contratto di comodato sia registrato;
- il comodante possieda un solo altro immobile in Italia e vi risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente, nello stesso Comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- Soggetti residenti all’estero: a partire dall’anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d’uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l’Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall’Italia, l’IMU è applicata nella misura della metà. Limitatamente all’anno 2022, la misura dell’IMU è ridotta al 37,5 per cento.
- 160 fabbricati del gruppo catastale A (esclusi gli A/10) e delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7
- 140 fabbricati del gruppo catastale B e delle categorie catastali C/3, C/4 e C/5
- 80 fabbricati della categoria catastale A/10 e D/5
- 65 fabbricati del gruppo catastale D (esclusi i D/5)
- 55 fabbricati della categoria catastale C/1
- 1° rata entro il 16 giugno, a titolo di acconto, pari all'imposta dovuta per il primo semestre applicando le aliquote e le detrazioni dell’anno precedente, con la possibilità di utilizzare quelle stabilite dal Comune per l'anno in corso, se già approvate dal Comune e pubblicate nel sito internet del Dipartimento delle Finanze.
- 2° rata entro il 16 dicembre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno sulla base delle aliquote deliberate per l’anno d’imposta, con eventuale conguaglio sulla prima rata.
- pagamento in unica soluzione annuale entro il 16 giugno.
- 0,1% al giorno per tardivo versamento di acconto o saldo entro i 14 giorni dalla scadenza.
- 1,5% per tardivo versamento di acconto o saldo dal 15° al il 30° giorno dalla scadenza.
- 1,67% per tardivo versamento di acconto o saldo dal 31° al 90° giorno dalla scadenza.
- 3,75% per tardivo versamento effettuato dal 91° giorno dalla scadenza e comunque entro il termine di presentazione della dichiarazione (in caso di dichiarazione periodica) o entro un anno dalla scadenza.
- 4,29% per tardivo versamento effettuato entro due anni dall'omissione o dall'errore.
- 5,00% per tardivo versamento effettuato oltre due anni dall'omissione o dall'errore.
- 0,083% al giorno per tardivo versamento di acconto o saldo entro i 14 giorni dalla scadenza.
- 1,25% per tardivo versamento di acconto o saldo dal 15° al il 30° giorno dalla scadenza.
- 1,39% per tardivo versamento di acconto o saldo dal 31° al 90° giorno dalla scadenza.
- 3,125% per tardivo versamento effettuato dal 91° giorno dalla scadenza e comunque entro il termine di presentazione della dichiarazione (in caso di dichiarazione periodica) o entro un anno dalla scadenza.
- 3,57% per ravvedimenti effettuati successivamente alla data precedente.
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