Celebrazioni di matrimonio

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Per la celebrazione del matrimonio con rito religioso, è necessario prendere accordi prima con la propria Parrocchia, poi contattare l'ufficio del servizio Stato Civile.


Descrizione

Per la celebrazione del matrimonio con rito civile, sono disponibili due sale: - la sala Consiliare del Palazzo Comunale di via Volta 29 - la sala Conferenze di Villa Sandroni a Colnago, in via Manzoni 2 Per l'utilizzo delle sale comunali, viene innanzitutto richiesta una cauzione pari a € 100,00, a garanzia dell'eventuale ripristino della sala e delle aree annesse in caso venga gettato riso od altro. L'utilizzo delle sale è soggetta al versamento di un deposito cauzionale e di una tariffa, i cui importi sono stabiliti annualmente dalla Giunta comunale. DOCUMENTI NECESSARI: Certificato di eseguite pubblicazioni di matrimonio. Informazioni utili: Il matrimonio instaura automaticamente il regime patrimoniale della comunione dei beni, detto anche comunione legale. I coniugi possono però scegliere un regime diverso sia al momento della richiesta di pubblicazioni, sia dopo la celebrazione del matrimonio. In caso di matrimonio con rito religioso la comunicazione va fatta al Parroco, mentre, in caso di matrimonio con rito civile, bisogna dichiarare verbalmente all'ufficiale di Stato Civile, nel momento in cui si richiede la pubblicazione, l'intenzione di usufruire del regime di separazione dei beni. La scelta può in ogni caso essere comunicata fino ad una settimana prima della celebrazione. Per qualsiasi cambiamento del regime patrimoniale dopo il matrimonio, la competenza spetta prima al notaio, che ne darà comunicazione all'ufficiale di Stato Civile per l'annotazione del cambiamento a margine dell'atto di matrimonio. Definizioni: Separazione dei beni - art. 215 codice civile: Con la separazione ciascun coniuge conserva la titolarità esclusiva dei beni acquistati durante il matrimonio. Quindi ciascun coniuge ha il godimento e l'amministrazione dei beni di cui è titolare esclusivo. Comunione dei beni - art. 177 codice civile: E' il regime patrimoniale legale dei beni, ovvero, se i coniugi non optano per un regime diverso si applica automaticamente la comunione. Questo regime è stato introdotto dalla riforma del diritto di Famiglia del 1975. Fondo Patrimoniale - art. 167 codice civile: Il Fondo Patrimoniale consiste nella costituzione di un fondo dove vengono destinati beni immobili, mobili iscritti in pubblici registri (es. auto, imbarcazioni ecc.) e titoli di credito, per far fronte ai bisogni della famiglia. La proprietà dei beni costituenti il fondo spetta ad entrambi i coniugi salvo che venga stabilito diversamente nell'atto costitutivo.

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Pagina aggiornata il 10/05/2023

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