Accesso agli atti e potere sostitutivo

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A chi è rivolto

A tutti.

Descrizione

Esistono attualmente tre tipologie di accesso agli atti: 1. L’accesso civico “semplice” L’accesso civico regolato dal primo comma dell’art. 5 del decreto legislativo 14.3.2013 n. 33 e sue successive modificazioni, altrimenti detto decreto trasparenza, è correlato ai soli atti ed informazioni oggetto di obblighi di pubblicazione, comportando il diritto di chiunque di richiedere la loro pubblicazione nei casi in cui sia stata omessa. Costituisce, in buona sostanza, un rimedio alla mancata osservanza degli obblighi di pubblicazione imposti dalla legge alla pubblica amministrazione interessata, esperibile da chiunque (l’istante non deve dimostrare di essere titolare di un interesse diretto, concreto e attuale alla tutela di una situazione giuridica qualificata). 2. L’accesso civico “generalizzato” Il secondo comma dell’art. 5 del decreto trasparenza regola la nuova forma di accesso civico “generalizzato”, caratterizzato dallo “scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico”. A tali fini è quindi disposto che “chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione”. Ciò consente ai cittadini di richiedere anche dati e documenti che le pubbliche amministrazioni non hanno l’obbligo di pubblicare. Gli unici limiti sono, da una parte, il rispetto della tutela degli interessi pubblici e/o privati indicati all’art. 5-bis, commi 1 e 2, e dall’altra, il rispetto delle norme che prevedono specifiche esclusioni come previsto dall’art. 5-bis, comma 3. Si sottolinea come l’esercizio del diritto non è sottoposto ad alcuna limitazione rispetto alla legittimazione soggettiva del richiedente: non deve essere quindi motivato ed è gratuito. Al riguardo l’ANAC- Autorità Nazionale Anticorruzione, con apposite linee guida, ha precisato quanto segue: l’istanza di accesso civico generalizzato non può essere generica, ma deve identificare i dati, le informazioni o i documenti richiesti. L’istanza deve avere ad oggetto una specifica documentazione in possesso dell'amministrazione e non può riguardare informazioni e dati generici relativi ad un complesso non individuato di atti di cui non si conosce neppure con certezza la consistenza, il contenuto e finanche l’effettiva sussistenza, assumendo un sostanziale carattere di natura meramente esplorativa. Nel caso in cui sia presentata una domanda di accesso per un numero manifestamente irragionevole di documenti, la cui istruttoria determinerebbe un carico di lavoro particolarmente gravoso, l’Ente può ponderare, da un lato, l’interesse dell’accesso del pubblico ai documenti e, dall’altro, il carico di lavoro che ne deriverebbe, al fine di salvaguardare, in questi casi particolari e di stretta interpretazione, l’interesse ad un buon andamento dell’amministrazione. l’Ente deve consentire l’accesso ai documenti nei quali siano contenute le informazioni già detenute e gestite dallo stesso, ma è escluso che - per rispondere alla richiesta di accesso - sia tenuto a formare o raccogliere o altrimenti procurarsi informazioni che non siano già in suo possesso, ovvero a rielaborare i dati ai fini dell’accesso generalizzato. 3. L’accesso documentale o accesso agli atti Tale opportunità deriva invece dagli artt. 22 e seguenti della legge 8.6.1990 n. 241. Le suddette disposizioni assumono carattere di specialità rispetto alle norme del decreto trasparenza afferenti le modalità di accesso a qualsivoglia documento, atto o informazione detenuta dalla PA. La finalità dell’accesso documentale è quella di porre i soggetti interessati in condizione di esercitare al meglio le facoltà che l'ordinamento attribuisce loro, a tutela delle posizioni giuridiche qualificate di cui sono titolari. Il richiedente deve infatti dimostrare di essere titolare di un “interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso”. In funzione di tale interesse la domanda di accesso deve essere opportunamente motivata. La legittimazione all’accesso ai documenti amministrativi va così riconosciuta a chiunque può dimostrare che gli atti oggetto della domanda hanno dispiegato o sono idonei a dispiegare effetti diretti o indiretti nei propri confronti, indipendentemente dalla lesione di una posizione giuridica. POTERE SOSTITUTIVO Nel caso in cui il responsabile del settore/servizio competente per materia ritardi od ometta la pubblicazione o non dia risposta, il richiedente può ricorrere al soggetto titolare del potere sostitutivo nella figura del segretario generale, attualmente la dott.ssa Antonina Tarantino. Modalità L'istanza è da presentare con le stesse modalità indicate più sopra. Tutela dell'accesso civico Contro le decisioni e contro il silenzio sulla richiesta di accesso civico connessa all'inadempimento degli obblighi di trasparenza il richiedente può proporre ricorso al giudice amministrativo entro trenta giorni dalla conoscenza della decisione dell'amministrazione o dalla formazione del silenzio.

Come fare

L’istanza di accesso civico semplice deve essere presentata al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza utilizzando il modulo allegato in calce. Le istanze di accesso civico generalizzato e di accesso documentale devono essere presentate tramite PEC o direttamente all’ufficio di Protocollo su appositi moduli predisposti e allegati alla presente sezione. Tutte le istanze possono essere inviate all’indirizzo PEC comune.cornatedadda@cert.legalmail.it , o tramite raccomandata all’indirizzo della sede di via Volta 29, 20872 Cornate d’Adda, MB, oppure consegnate di persona all’ufficio Protocollo dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.30, sabato dalle 9.00 alle 11.45 o giovedì dalle 17.00 alle 18.00. Il Procedimento Il Responsabile della Trasparenza, dopo aver ricevuto la richiesta, la trasmette al Responsabile del settore/servizio competente per materia. Questi, entro trenta giorni, comunica al richiedente e al Responsabile della Trasparenza l'atto utile o pubblica nel sito comunale il documento richiesto; altrimenti, se quanto richiesto risulti già pubblicato, ne dà comunicazione al richiedente e al Responsabile della Trasparenza, indicando il relativo collegamento ipertestuale.

Documenti

Regolamento accesso civico e documentale

Approvato con delibera del Consiglio n. 7 del 22.3.2018.

Moduli di richiesta accesso civico

Da compilare ed inviare come indicato nella scheda dedicata all'accesso civico della sezione "Amministrazione trasparente" del sito comunale, per effettuare richiesta di accesso documenti.

Moduli richiesta accesso agli atti

Da compilare ed inviare come indicato nella scheda dedicata all'accesso agli atti del sito comunale, per effettuare richiesta di accesso documenti.

Unità responsabile

Argomenti:

Pagina aggiornata il 05/05/2023

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