Consegna D.A.T. – Dichiarazione Anticipata di Trattamento

  • Servizio attivo

Dal 31 gennaio 2018 è entrata in vigore la legge 219/2017, che disciplina il consenso informato e le disposizioni anticipate di trattamento (D.A.T.).


A chi è rivolto

A tutta la cittadinanza.

Descrizione

La D.A.T. viene anche chiamata testamento biologico o di vita. E’ un documento strettamente personale con cui una persona maggiorenne (dichiarante/disponente), capace di intendere e di volere, esprime la propria volontà in merito ai trattamenti sanitari che intende o non intende ricevere nel caso in cui, in futuro, si trovasse in condizione di non poter manifestare la propria volontà. In sostanza può dichiarare se accettare o rifiutare trattamenti sanitari, accertamenti diagnostici o scelte terapeutiche (dopo aver acquisito informazioni mediche sulle conseguenze delle proprie scelte). La decisione di redigere una D.A.T. è assolutamente libera e volontaria.

Come esprimere la D.A.T.

Il dichiarante, definito “disponente”, può esprimere le proprie D.A.T.:

- per atto pubblico
- per scrittura privata autenticata
- per scrittura privata consegnata personalmente all’Ufficiale di Stato Civile del Comune di residenza, che provvede all’annotazione in apposito registro presso le strutture sanitarie.

L’Ufficiale di Stato civile non fornisce informazioni o assistenza in merito al contenuto delle disposizioni, né partecipa alla redazione delle stesse, in quanto atto personalissimo, ma si limita a verificare i presupposti della consegna – con particolare riguardo all’identità e alla residenza del disponente nel Comune – e a riceverla.

Il fiduciario
Il disponente può indicare nella dichiarazione una persona di sua fiducia, denominata “fiduciario”.
La legge si limita a prevedere che il fiduciario sia persona maggiorenne e capace di intendere e di volere. Il fiduciario è chiamato a rappresentare l’interessato nelle relazioni con il medico e con le strutture sanitarie nel caso in cui il disponente non sia più in grado di esprimere le proprie volontà. Nel caso di conflitto tra il fiduciario e il medico, la decisione è rimessa al giudice tutelare.
Il fiduciario accetterà la nomina mediante sottoscrizione della D.A.T. o con atto successivo allegato alla D.A.T. Al fiduciario sarà rilasciata copia della D.A.T. a cura del disponente. L'incarico del fiduciario può essere revocato dal disponente in qualsiasi momento, con le stesse modalità previste per la nomina e senza obbligo di motivazione. In caso di decesso del fiduciario o del venire meno del rapporto di fiducia con lo stesso è facoltà dell'interessato chiedere revocarne l'incarico e/o provvedere alla sua sostituzione.
Nel caso in cui la D.A.T. non contenga l’indicazione del fiduciario, o questi vi abbia rinunciato o sia deceduto o divenuto incapace, le disposizioni mantengono efficacia secondo le volontà del disponente.
In caso di necessità il giudice tutelare provvede alla nomina di un amministratore di sostegno.

Come presentare una D.A.T.

I cittadini maggiorenni residenti nel Comune di Cornate d’Adda possono depositare la propria D.A.T. presso l'Ufficio dello Stato Civile del Comune di Cornate d’Adda presentandosi personalmente con:

- istanza – consegna D.A.T.
- dichiarazione anticipata di trattamento (D.A.T.)
- dichiarazione intestatario D.A.T.
- documento di riconoscimento in corso di validità e fotocopia dello stesso
- dichiarazione di prestazione del consenso quale disponente.

In caso di sottoscrizione delle D.A.T. da parte del fiduciario lo stesso dovrà essere presente alla consegna con:

- dichiarazione di accettazione della nomina
- documento di riconoscimento in corso di validità e fotocopia dello stesso
- dichiarazione di prestazione del consenso quale fiduciario.

All'interessato/dichiarante viene rilasciata apposita ricevuta.
Le D.A.T. vengono conservate a cura del Comune ed il nominativo del dichiarante viene iscritto in apposito registro informatico, che al momento non è collegato ad alcun fascicolo elettronico sanitario. Nel caso di prestazione del consenso, la DAT verrà trasmessa alla Banca Dati Nazionale.
Il disponente dovrà avere cura di trattenere per sé una copia delle D.A.T. e di consegnarne una copia al fiduciario (qualora nominato).

Durata delle D.A.T.

La legge non prevede un termine massimo di durata degli effetti delle D.A.T. Il dichiarante è libero, ovviamente, di stabilire che le sue dichiarazioni abbiano effetto per un determinato tempo, riservandosi di decidere se rinnovarle, se esprimerne diverse rispetto a quelle iniziali o se non esprimerne affatto.

Casi particolari

Cambio di residenza: il disponente che cambi residenza in un comune diverso da quello in cui ha depositato la D.A.T. non deve depositare nuovamente le proprie D.A.T. nel nuovo comune, a meno che non intenda modificare la disposizione. Infatti la copia delle D.A.T. trasmessa alla Banca dati nazionale rimane registrata e disponibile per essere consultata, come previsto dalla legge, da parte del medico che abbia in cura il disponente che si trovi in situazioni di incapacità di autodeterminarsi.

Decesso del disponente: in caso di morte del disponente, se non farà seguito la richiesta di consegna da parte del fiduciario, la D.A.T. potrà essere distrutta decorsi 60 giorni dal decesso. La distruzione delle D.A.T. sarà annotata sul registro.

Costi

Le D.A.T. sono esenti dall'imposta di bollo e da qualsiasi altro tributo, imposta, diritto e tassa.

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Documenti

Moduli per D.A.T. - Dichiarazione Anticipata di Trattamento

Dal 31 gennaio 2018 è entrata in vigore la legge 219/2017, che disciplina il consenso informato e le disposizioni anticipate di trattamento (D.A.T.).

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Pagina aggiornata il 12/06/2023

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