Convivenze di fatto

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Legge 20 maggio 2016 n. 76 "Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze", entrata in vigore il 5 giugno 2016.


Descrizione

Legge 20 maggio 2016 n° 76, commi 36-65 La legge al comma 36, definisce “conviventi di fatto” due persone maggiorenni, di sesso uguale o diverso, unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un’ unione civile, residenti nel Comune di Cornate d’Adda, coabitanti e iscritte sul medesimo stato di famiglia. La procedura prevede che la convivenza di fatto si costituisce con una dichiarazione resa e sottoscritta all’ufficiale d’anagrafe del Comune di residenza. Se le persone sono già residenti anagraficamente, è sufficiente compilare ed inviare l'apposita dichiarazione. In caso contrario, prima di presentare la dichiarazione è necessario perfezionare la pratica di residenza anagrafica o di abitazione. L’iscrizione delle convivenze di fatto verrà eseguita secondo le procedure già previste e disciplinate dalla legge anagrafica Artt. 4 e 13 del DPR 223/1989. Effetti In base alla nuova legge i conviventi di fatto: hanno gli stessi diritti spettanti al coniuge nei casi previsti dall’ordinamento penitenziario (art. 1 comma 38); in caso di malattia e di ricovero, i conviventi di fatto hanno diritto reciproco di visita, di assistenza, nonché di accesso alle informazioni personali, secondo le regole di organizzazione delle strutture ospedaliere o di assistenza pubbliche, private o convenzionate, come già previsto oggi per i coniugi e i familiari (art.1 comma 39); ciascun convivente di fatto può designare l’altro quale suo rappresentante con poteri pieni o limitati in caso di malattia che comporta incapacità di intendere e di volere, per le decisioni in materia di salute oppure, in caso di morte, per quanto riguarda la donazione degli organi, le modalità di trattamento del corpo e le celebrazioni funerarie/esequie (art. 1 commi 40 e 41); diritti inerenti alla casa di abitazione (art. 1 commi da 42 a 45); successione nel contratto di locazione della casa di comune residenza per il convivente di fatto in caso di morte del conduttore o di suo recesso dal contratto (art. 1 comma 44); inserimento nelle graduatorie per l’assegnazione di alloggi di edilizia popolare, equiparando il rapporto di convivenza a quello di coniugio, ai fini di eventuali titoli o cause di preferenza nella formazione delle graduatorie stesse; (art. 1 comma 45); diritti del convivente nell’attività di impresa (art. 1 comma 46) riconoscendo al convivente di fatto che presta la propria opera all’interno dell’impresa del partner, il diritto di partecipazione agli utili, in rapporto del lavoro prestato, escludendo l’ipotesi in cui tra i conviventi sia in essere un rapporto di società o di lavoro subordinato; ampliamento delle facoltà riconosciute al convivente di fatto nell’ambito delle misure di protezione delle persone prive di autonomia (art. 1 commi 47 e 48); riconoscendo al convivente di fatto la facoltà di essere nominato tutore, curatore o amministratore di sostegno del partner dichiarato interdetto o inabilitato, o che abbia i requisiti per l’amministratore di sostegno; in caso di decesso del convivente di fatto, derivante da fatto illecito di un terzo, nell’individuazione del danno risarcibile alla parte superstite si applicano i medesimi criteri individuati per il risarcimento del danno al coniuge superstite (art. 1 comma 49). Contratto di convivenza - disciplina dei rapporti patrimoniali (commi 50-51) E’ un accordo con il quale i conviventi di fatto possono disciplinare i rapporti patrimoniali con la sottoscrizione di un contratto scritto di convivenza, a pena di nullità, con atto pubblico o scrittura privata con sottoscrizione autenticata da un notaio o da un avvocato: ai soli fini dell'opponibilità ai terzi e al rilascio della certificazione anagrafica, il contratto di convivenza deve essere trasmesso dal notaio o dall'avvocato che ha redatto l'atto in forma pubblica o che ha autenticato le sottoscrizioni dei conviventi di fatto, al Comune di residenza per l’iscrizione all’anagrafe, entro dieci giorni, secondo una delle seguenti modalità: via mail PEC fax a mano, consegnandone copia cartacea all’ufficio protocollo raccomandata A/R all'indirizzo: Comune di Cornate d’Adda Via A.Volta 29 CAP: 20872 Cornate d’Adda (MB) Il contratto può contenere: (comma 53) l’indicazione della residenza; le modalità di contribuzione alle necessità della vita in comune, in relazione alle sostanze di ciascuno e alla capacità di lavoro professionale e casalingo; il regime patrimoniale della comunione dei beni (modificabile in qualunque momento nel corso della convivenza). Il contratto non può essere sottoposto a termine o condizione. Nel caso in cui le parti inseriscano termini o condizioni, questi si hanno per non apposti. Il contratto è nullo: in presenza di un vincolo matrimoniale, di un’unione civile o di un altro contratto di convivenza; in mancanza dei requisiti previsti per la dichiarazione di convivenza di fatto (assenza di rapporti di parentela, affinità o adozione, assenza di un legame affettivo stabile di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale); se una delle parti è minorenne; se una delle parti è interdetta giudizialmente; se una delle parti è stata condannata per omicidio consumato o tentato in base all’art. 88 del codice civile. Il contratto si risolve in caso di: accordo delle parti; recesso unilaterale; matrimonio o unione civile tra i conviventi o tra un convivente ed altra persona; morte di uno dei contraenti. La risoluzione del contratto di convivenza deve essere comunicata dal notaio o dall'avvocato all'Ufficiale d'anagrafe ai fini dell'aggiornamento della registrazione anagrafica. Come dichiarare una convivenza di fatto E' necessario presentare un’apposita dichiarazione sottoscritta da entrambi, allegando copia dei documenti d’identità dei richiedenti, con una delle seguenti modalità: La richiesta può anche essere consegnata anche da un solo componente, se in possesso della fotocopia del documento d'identità dell'altro componente; con raccomandata A/R indirizzata a: Comune di Cornate d’Adda - Servizi Demografici Via A.Volta 29; via fax; via mail, con firme autografe; via PEC, con firma elettronica di entrambi i richiedenti. L'ufficio Anagrafe procederà entro 2 giorni a registrare la convivenza di fatto, con decorrenza dalla data di presentazione della dichiarazione. Dal momento della registrazione (entro i 2 giorni lavorativi successivi), si potrà ottenere il rilascio di un certificato attestante la costituzione della convivenza di fatto. Accertamento dei requisiti L'Ufficio Anagrafe provvederà ad accertare la sussistenza de requisiti previsti (assenza impedimenti e stabile convivenza di cui all'art. 36 della Legge n. 76/2016). Trascorsi 45 giorni dalla presentazione della dichiarazione, se ufficio l'Anagrafe non invierà comunicazione di requisiti mancanti, ai sensi dell'art. 10-bis della Legge 241/1990, la registrazione della convivenza di fatto si intenderà confermata. Cancellazione convivenza di fatto Può avvenire: d’Ufficio, in caso di cessazione della situazione di coabitazione e/o di residenza nel Comune di Cornate d’Adda di uno o entrambi i componenti della Convivenza di Fatto o in caso di matrimonio e unione civile; su richiesta, qualora vengano meno i legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, presentando un’apposita richiesta di cancellazione sottoscritta da entrambi o da uno solo dei componenti della convivenza di fatto, allegando copia del/i documento/i d’identità del/i sottoscrittore/i, secondo modalità descritte sopra per la consegna della dichiarazione Nel caso di richiesta di cancellazione da parte di un solo componente, il Comune invierà all’altro componente una comunicazione. Costo Gli adempimenti in capo all’ufficiale d’anagrafe per la registrazione e/o cancellazione sono gratuiti. Il rilascio dell’eventuale certificazione da parte dell’anagrafe, segue la norma generale relativa all’applicazione del bollo secondo l’uso come indicato nel D.P.R. 642/72, e può essere richiesta non prima di 2 giorni dalla data di registrazione.

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Pagina aggiornata il 10/05/2023

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