Descrizione
Condizioni:
- Assenza di figli comuni minori, ovvero maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti.
- Esclusione dall'accordo di patti di trasferimento patrimoniale. L'accordo può contenere pattuizioni aventi per oggetto l'assegno periodico (assegno di mantenimento o divorzile).
Si precisa che il termine "figlio" è riferito ai figli comuni dei coniugi richiedenti (Circolare n. 16 del 24 aprile 2015 il Ministero dell'Interno)
Dove:
I coniugi si possono rivolgere in alternativa all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune:
- dove è stato celebrato il matrimonio
- dove è stato trascritto l'atto di matrimonio celebrato con rito concordatario/religioso o celebrato all'estero
- di residenza di uno dei coniugi.
E' facoltativa l'assistenza di un avvocato, il quale non può in alcun caso svolgere funzioni di rappresentanza sostituendo la parte assistita davanti all'Ufficiale di Stato Civile.
In seguito all'entrata in vigore della legge 6 maggio 2015 n.55, dal 26 maggio 2015 i termini di separazione per pervenire al divorzio sono ridotti a mesi 6 nel caso di separazione consensuale, ad un anno nel caso di separazione giudiziale.
Modalità:
Fase istruttoria
I coniugi, o uno solo di loro, devono presentarsi all'Ufficio di Stato Civile, per depositare copia dei rispettivi documenti d'identità in corso di validità e per fornire i dati e le informazioni indispensabili all'Ufficio per l'acquisizione della documentazione a supporto dell'accordo.
I coniugi che intendono farsi assistere da un avvocato, sono tenuti a presentare anche fotocopia di un documento d'identità in corso di validità dello stesso, nonché l'indirizzo del suo studio legale.
In caso di accordo di divorzio, se sull'atto di matrimonio non risultasse annotato il provvedimento di separazione, l'Ufficio richiederà ai coniugi di presentare copia conforme all'originale del provvedimento medesimo.
Redazione dell'accordo
Acquisita la documentazione, l'Ufficiale dello Stato Civile fissa ai coniugi un appuntamento per la verbalizzazione dell'accordo e la sua iscrizione nel registro di stato civile.
I coniugi hanno l'obbligo di presentarsi insieme personalmente davanti all'Ufficiale dello Stato Civile.
In tale sede verrà redatto l'accordo che sarà sottoscritto dalle parti e sarà fissato, dopo 30 giorni dalla firma dell'accordo, un nuovo appuntamento durante il quale i coniugi dovranno ripresentarsi per confermare o meno l'accordo sottoscritto.
La conferma dell'accordo farà decorrere gli effetti della separazione o divorzio dalla data della sua prima sottoscrizione.
La mancata comparizione equivarrà alla mancata conferma dell'accordo.
In caso di accordo di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio, la procedura termina con la sottoscrizione dell'atto contenente l'accordo da parte dell'Ufficiale di Stato Civile insieme ai coniugi.
Argomenti:
Pagina aggiornata il 09/05/2023