Rilascio certificati anagrafici
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Servizio attivo
Ai sensi dell'art. 15 della legge n. 183 del 12.11.2011, dal 1° gennaio 2012 agli uffici pubblici è vietato rilasciare certificati anagrafici da presentare agli organi della Pubblica Amministrazione o ai privati gestori di servizi pubblici.
Descrizione
Questi uffici, ad eccezione dei Tribunali, a loro volta non potranno più accogliere né richiedere certificati ma dovranno accettare solo autocertificazioni e dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà sottoscritte dai cittadini, come precisa il testo di legge: "(...) sono tenuti ad acquisire d'ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive (...), nonché tutti i dati e i documenti che siano in possesso delle pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'interessato, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti, ovvero ad accettare la dichiarazione sostitutiva prodotta dall'interessato".
E' obbligatorio che in calce ad ogni certificato venga riportata la seguente dicitura: "Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della Pubblica Amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi" pena la violazione dei doveri d'ufficio.
La mancata apposizione di detta dicitura comporta la nullità del certificato.
Questa disposizione ha valore per tutti i cittadini: infatti il DPR n. 445/2000 dispone che anche i cittadini non italiani possano avvalersi delle autocertificazioni e delle dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà riguardanti stati, qualità personali e fatti attestabili da parte di soggetti pubblici italiani.
Pertanto gli uffici comunali dell'Anagrafe e dello Stato Civile possono rilasciare i certificati (di residenza, stato di famiglia, di esistenza in vita, nascita, matrimonio, ecc.) soltanto ad uso privato.
Quasi tutti i certificati anagrafici sono in bollo, salvo espressa indicazione dell'eventuale esenzione prevista dalla tabella allegato B al DPR 642/1972.
Ricordiamo comunque che i cittadini possono sempre presentare l'autocertificazione anche a privati come banche, assicurazioni, notai ecc. ai sensi dell'art 2 D.P.R. 445/2000. E' facoltà di questi accettare l'autocertificazione, che ha la stessa valenza dei certificati e non ha alcun costo. I modelli di autocertificazione cartacei sono disponibili presso l'ufficio Anagrafe o scaricabili dal nostro sito, nella sezione autocertificazione.
I certificati anagrafici hanno una validità di sei mesi dalla data dell'emissione.
MODALITA':
Tutti i certificati anagrafici sono soggetti all'imposta di bollo, marca da bollo in vigore € 16,00 e sono soggetti ai diritti di segreteria pari a € 0,52, salvo espressa indicazione dell'eventuale esenzione prevista dalla tabella allegato B al DPR 642/1972. In questi casi residuali è prevista la carta libera e i diritti di segreteria sono pari a € 0,26.
Quando il certificato viene richiesto in bollo non è necessario specificare l'uso, mentre per i certificati in carta semplice l'ufficiale Anagrafe deve obbligatoriamente indicare l'uso sul certificato stesso, in base alla tabella di cui sopra. Dopo aver verificato che non sia destinato a pubblica amministrazione, il rilascio del certificato avviene immediatamente. Per certificati particolari, che fanno riferimento a situazioni pregresse o che richiedono una ricerca d'archivio è necessario qualche giorno di attesa.
Documenti richiesti per ogni certificato:
a) Dati anagrafici del richiedente;
b) Uso al quale il certificato è destinato;
c) Richiesta scritta quando il richiedente non è l'interessato.
E' possibile ottenere in autonomia i certificati di anagrafe e di stato civile anche attraverso il Portale dell'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente.
NOTA BENE:
Si rammenta che l'autocertificazione ha lo stesso valore dei certificati (art. 46 D.P.R. 445/2000), è gratuita, non comporta l'autenticazione della firma e può essere utilizzata anche per i rapporti con le Istituzioni private quali ad esempio banche, assicurazioni, agenzie d'affari, Poste italiane, notai, etc. (art. 2 D.P.R. 445/2000).
Tutto quello che è certificabile è anche autocertificabile.